Titolo V
Art. 46
In vigore dal 10 mar 1948
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei nodi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-46