Titolo VI
Art. 47
In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-47