Titolo VI

Art. 49

In vigore dal 16 feb 2001
Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione, che a a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-49

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