Titolo VI

Art. 51

In vigore dal 10 mar 1948
Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, constatata la necessità è l'urgenza, può provvedere, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-51

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