Titolo VIII

Art. 55

In vigore dal 10 mar 1948
Le funzioni dell'Alto Commissariato della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all' dello statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale. Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo