Titolo VIII
Art. 55
In vigore dal 10 mar 1948
Le funzioni dell'Alto Commissariato della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all' dello statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.
Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.
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