Art. 37
Titolo IV

Art. 37

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In vigore dal 16 feb 2001
COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2 La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-37