Art. 31
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La Giunta regionale ha il compito di predisporre e presentare i documenti contabili della Regione. Spetta poi al Consiglio regionale esaminarli e approvarli formalmente con cadenza annuale. Nello specifico, l'approvazione riguarda sia il bilancio sia il rendiconto consuntivo. Infine, la norma stabilisce che l'anno finanziario della Regione corrisponde all'anno solare, decorrendo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
La norma serve a garantire il controllo politico e contabile sulla gestione delle risorse economiche regionali, definendo la ripartizione dei compiti di bilancio tra gli organi di governo e la durata della gestione contabile.
La disposizione si applica al Consiglio regionale e alla Giunta della Regione Sardegna.
La Giunta regionale prepara i documenti relativi alle spese e alle entrate dell'anno trascorso e li trasmette al Consiglio regionale. I consiglieri regionali si riuniscono per discutere tali documenti e votarne l'approvazione formale. La gestione di tali conti segue temporalmente il periodo che va da inizio gennaio a fine dicembre.
La Giunta è tenuta a presentare annualmente il bilancio e il rendiconto consuntivo, mentre il Consiglio regionale ha l'obbligo di approvarli. Il testo non prevede specifiche sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.