Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 10 mar 1948
Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendimento consuntivo presentati dalla Giunta.
L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-31