Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 16 feb 2001
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei suoi componenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-20