Art. 20
Titolo IV

Art. 20

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In vigore dal 16 feb 2001
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei suoi componenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-20