Capo III

Art. 14

Piano straordinario di controllo nazionale

In vigore dal 29 mag 2026
1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un «piano straordinario di controllo nazionale» per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli. 2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall', commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall' della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
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