Titolo I
Art. 4
Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99
In vigore dal 29 mag 2026
1. All' della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;
b) alla rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-21;75#art-4