Capo II
Art. 9
Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza
In vigore dal 29 mag 2026
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1:
1) le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;
b) all':
1) al comma 1:
1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;
1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro»;
3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro»;
4) al comma 4:
4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro»;
4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro»;
c) all':
1) al comma 1:
1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;
1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;
2) al comma 3:
2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro»;
2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro»;
d) all', comma 1:
1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;
e) all'articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-04-21;75#art-9