Capo II

Art. 9

Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza

In vigore dal 29 mag 2026
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1: 1) le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»; 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»; b) all': 1) al comma 1: 1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»; 1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»; 2) al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»; 3) al comma 3: 3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro»; 3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro»; 4) al comma 4: 4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro»; 4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro»; c) all': 1) al comma 1: 1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»; 1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»; 2) al comma 3: 2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro»; 2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro»; d) all', comma 1: 1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»; 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»; e) all'articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».
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