Capo II
Art. 12
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
In vigore dal 29 mag 2026
1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-octies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto»;
b) all'articolo 24-undecies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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