Capo II

Art. 10

Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari

In vigore dal 29 mag 2026
1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente: «Capo II-bis VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI Art. 7-bis (Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all' della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. 2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689».
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