Titolo I

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice

In vigore dal 29 mag 2026
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente»; b) all'articolo 260, comma 3, le parole: «o la distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa»; c) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,» è soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le seguenti: «, 517-sexies, 517-septies»; d) all'articolo 392, comma 1, lettera f), dopo le parole: «non evitabile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile». 2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 86-ter è inserito il seguente: «Art. 86-quater (Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati). - 1. Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. 2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi. 3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale»; b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi».
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