Art. 14 · Piano straordinario di controllo nazionale
Capo III

Art. 14

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Piano straordinario di controllo nazionale

In vigore dal 29 mag 2026
1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un «piano straordinario di controllo nazionale» per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli. 2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall', commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall' della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
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