AccordoTitolo II

Art. 3

Cooperazione nell'ambito dei consessi e delle organizzazioni regionali e internazionali

In vigore dal 7 mag 2026
Cooperazione nell'ambito dei consessi e delle organizzazioni regionali e internazionali 1. Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite ("ONU") e le pertinenti agenzie dell'ONU, il dialogo UE-ASEAN, il forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa ("ASEM"), la Conferenza dell'ONU sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"). 2. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione tra gruppi di riflessione, università, organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di formazioni, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni in materia concordate tra le Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo