Accordo›Titolo II
Art. 4
Cooperazione regionale e bilaterale
In vigore dal 7 mag 2026
Cooperazione regionale e bilaterale
Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nel presente accordo, le Parti possono anche cooperare, di comune accordo, mediante attività svolte a livello regionale o combinando quadri bilaterali e regionali, tenendo conto dei processi decisionali regionali del gruppo regionale interessato. Nella scelta del quadro appropriato, le Parti cercano di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati, sfruttando al meglio le risorse disponibili e garantendo la coerenza con le altre attività.
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