Accordo›Titolo III
Art. 6
Crimini gravi motivo di allarme per la comunità internazionale
In vigore dal 7 mag 2026
Crimini gravi motivo di allarme per la comunità internazionale
1. Le Parti riaffermano che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che devono essere attuate misure atte ad affrontare tali crimini, secondo il caso, a livello interno o internazionale in conformità delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili. Tali misure possono comprendere mezzi diplomatici e umanitari e altri mezzi pacifici, nonché i tribunali penali internazionali.
2. Le Parti ritengono che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestano grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali.
3. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con tali organi giurisdizionali in conformità delle rispettive disposizioni legislative e gli obblighi internazionali applicabili.
4. Le Parti cooperano al fine di promuovere l'universalità dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.
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