Accordo›Titolo III
Art. 7
Armi di distruzione di massa
In vigore dal 7 mag 2026
Armi di distruzione di massa
1. Le Parti ribadiscono l'obiettivo di rafforzare i regimi internazionali sulle armi di distruzione di massa. Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse cooperano e contribuiscono alla stabilità e alla sicurezza internazionali garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite.
Questa disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le Parti inoltre cooperano e contribuiscono al rafforzamento del regime internazionale di non proliferazione e disarmo:
a) adottando le misure necessarie, secondo il caso, per firmare, ratificare o aderire a e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti in materia di armi di distruzione di massa, e promuovere l'adesione universale a tali strumenti;
b) attuando e sviluppando maggiormente un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione;
c) promuovendo l'adozione universale e la piena attuazione dei trattati multilaterali applicabili.
3. Le Parti riconoscono che l'applicazione dei controlli all'esportazione non deve ostacolare la cooperazione internazionale relativa allo sviluppo di materiali, di attrezzature e di tecnologie destinati a scopi pacifici, ma che l'uso per scopi pacifici non deve costituire una proliferazione dissimulata.
4. Le Parti tengono un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi i loro impegni a norma del presente articolo. Il dialogo può svolgersi a livello regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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