AccordoTitolo III

Art. 5

Lotta al terrorismo

In vigore dal 7 mag 2026
Lotta al terrorismo Le Parti ribadiscono l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo, nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto umanitario, tenendo conto della strategia globale antiterrorismo dell'ONU contenuta nella risoluzione UNGA n. 60/288, nel testo riveduto dalle risoluzioni UNGA n. 62/272 e n. 64/297. In tale contesto, le Parti cooperano per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo, in particolare: a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni UNSC 1267, 1373 e 1822, e delle altre risoluzioni pertinenti dell'ONU, e della ratifica e attuazione di altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti; b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e interno; c) scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze su come prevenire il fenomeno; d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo e nell'opportuno quadro normativo, e adoperandosi per pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU e gli altri strumenti internazionali applicabili; e) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite; f) attuando e intensificando la cooperazione in materia di lotta al terrorismo nell'ambito del dialogo UE-ASEAN e dell'ASEM; g) condividendo le migliori pratiche relativamente alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo