AccordoTitolo I

Art. 1

Basi della cooperazione

In vigore dal 7 mag 2026
ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA, DALL'ALTRA L'UNIONE EUROPEA, di seguito "UE", e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, Stati membri dell'Unione europea, di seguito "Stati membri", da una parte, e IL GOVERNO DELLA MALAYSIA, di seguito "Malaysia", dall'altra, in appresso denominati singolarmente "la Parte" e collettivamente "le Parti", CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono; ATTRIBUENDO particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche; CONSIDERANDO che il presente accordo è un elemento di relazioni più ampie e coerenti tra di esse, costituite da accordi di cui sono firmatarie; RICONOSCENDO il valore della tolleranza, dell'accettazione e del rispetto reciproco in una comunità internazionale variegata e multiforme, e riconoscendo l'importanza della moderazione; RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ("UNGA") il 10 dicembre 1948, e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti; RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente; DESIDERANDO intensificare la cooperazione in materia di stabilità, giustizia e sicurezza come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà e la promozione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalla risoluzione UNGA n. 70/1 del 25 settembre 2015; INDIVIDUANDO nel terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e desiderando intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, conformemente ai pertinenti strumenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC"), in particolare la risoluzione UNSC 1373; ESPRIMENDO il loro impegno a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo e a creare strumenti internazionali efficaci per eliminarlo definitivamente; RICONOSCENDO che tutte le misure adottate per combattere il terrorismo devono essere conformi con gli obblighi assunti dalle Parti in virtù del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario; RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e considerando che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali; CONCORDANDO sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("ADM") e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e desiderando intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo; RICONOSCENDO che la circolazione incontrollata delle armi convenzionali costituisce una minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale e riconoscendo la necessità di cooperare per garantire il trasferimento responsabile di armi convenzionali e di lottare contro il traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni; RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico ("ASEAN") firmato a Kuala Lumpur il 7 marzo 1980, e dei suoi successivi protocolli di adesione; RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse; ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, comprese la tutela ambientale e una cooperazione concreta per affrontare il cambiamento climatico; ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente; SOTTOLINEANDO l'importanza di rafforzare la cooperazione in materia di migrazione; PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le Parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'UE, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Malaysia che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'UE che dovessero essere adottate a norma del suddetto titolo ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare o accettare tali misure in conformità del protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'UE rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato a tali trattati; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Basi della cooperazione 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945. 3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, in particolare per rafforzare un partenariato mondiale per lo sviluppo rinnovato nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 4. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo in tutti i suoi aspetti. 5. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale. 6. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo sarà in linea con le loro disposizioni legislative, normative e regolamentari e le loro politiche.
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