Capo III
Art. 10
Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole
In vigore dal 7 apr 2026
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) all'articolo 37:
1) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato».
2. All', comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «corso di formazione o di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,».
3. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all' del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al presente comma. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-03-11;34#art-10