Capo I
Art. 4
Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi
In vigore dal 7 apr 2026
1. La presente legge riconosce quali «enti mutualistici di sistema» le società denominate «centrali consortili» aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera.
Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
2. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy che ne accerta in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base di un'istanza degli interessati corredata della documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:
a) che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
b) che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;
c) la costituzione di un fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;
d) che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito della disciplina relativa al funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;
b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
c) promozione di sinergie di filiera, quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonché promozione dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre disposizioni in materia al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
e) previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
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