Capo I
Art. 6
Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale
In vigore dal 7 apr 2026
Part-time incentivato per l'accompagnamento
alla pensione e il ricambio generazionale
1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell' del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo quanto previsto dall', commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.
4. I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50 per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
5. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuta altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027.
7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.
8. Le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande e dà tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.
Storico versioni
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