Capo I

Art. 2

Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

In vigore dal 7 apr 2026
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Fondo è finalizzato: a) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purchè operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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