Capo II
Art. 8
Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino
In vigore dal 7 apr 2026
Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari
dei beni di magazzino
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «cartolarizzazione dei crediti» sono inserite le seguenti: «, anche futuri,»;
2) alla lettera b-bis), dopo le parole: «beni mobili» è inserita la seguente: «anche»;
b) all', comma 2-octies:
1) le parole: «può destinare i crediti stessi, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies»;
c) all'.2, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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