Capo III

Art. 13

Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA

In vigore dal 7 apr 2026
Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA 1. Si definisce operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, colui che, esercitando l'attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori: a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi; b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; c) catering, servizi di banqueting e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici; d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto. 2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1.
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