Capo III

Art. 14

Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate

In vigore dal 7 apr 2026
1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; b) al comma 2, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-03-11;34#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo