Capo III
Art. 14
Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate
In vigore dal 7 apr 2026
1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 2, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
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