Trattato
Art. 11
Consegna della Persona Condannata
In vigore dal 20 nov 2025
1. Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, gli Stati si accorderanno prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.
2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di Condanna.
Storico versioni
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