Trattato

Art. 12

Esecuzione della Condanna

In vigore dal 20 nov 2025
1. Le Autorità dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna. 2. L'esecuzione della condanna è disciplinata dalla legge dello Stato di Esecuzione e soltanto tale Stato è competente per l'adozione delle relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione della condanna. 3. Se la condanna è, per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può, con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna così modificata non può, comunque: a) essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna; b) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna. 4. Quando la legge dello Stato di Esecuzione non consente di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, è stata dichiarata, nello Stato di Condanna, non penalmente responsabile del reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di Esecuzione. 5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla ed arrestarla, assicurando che sia espiata la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno e viene rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato è autorizzato ad eseguire la parte restante di condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.
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Esecuzione della Condanna (Art. 12 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della liberta' personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023.) — Testo vigente | Portale Normativo