Trattato

Art. 8

Lingua e Legalizzazione

In vigore dal 20 nov 2025
1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell', e i documenti e gli atti di cui al precedente sono corredati da una traduzione nella lingua dello Stato a cui sono diretti. 2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione.
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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170#art-t-8

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Lingua e Legalizzazione (Art. 8 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della liberta' personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023.) — Testo vigente | Portale Normativo