Art. 8 · Lingua e Legalizzazione
Trattato

Art. 8

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Lingua e Legalizzazione

In vigore dal 20 nov 2025
1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell', e i documenti e gli atti di cui al precedente sono corredati da una traduzione nella lingua dello Stato a cui sono diretti. 2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione.
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