Trattato
Art. 9
Consenso e Verifica
In vigore dal 20 nov 2025
1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alla lettera d) dell' del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge della Stato di Condanna.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.
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