Trattato

Art. 16

Fuga della Persona Condannata dallo Stato di Condanna

In vigore dal 20 nov 2025
Fuga della Persona Condannata dallo Stato di Condanna 1. Quando una persona condannata con sentenza definitiva ha lasciato il territorio dello Stato di Condanna al fine di evitare, in tutto o in parte, l'esecuzione della condanna, fuggendo nel territorio dell'altro Stato, di cui è cittadino, lo Stato di Condanna può richiedere all'altro Stato di dare esecuzione alla propria sentenza di condanna, nel rispetto della normativa interna di quest'ultimo Stato sul riconoscimento del giudicato. 2. Su domanda dello Stato di Condanna, lo Stato di Esecuzione, in attesa di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta di cui al paragrafo precedente ovvero prima di decidere su tale richiesta, può procedere all'arresto della persona condannata o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che essa rimanga sul suo territorio. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 2 dell' del presente Trattato. 3. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della decisione dello Stato di Esecuzione, è computato da questo Stato ai fini dell'esecuzione della condanna. 4. Per l'esecuzione della condanna ai sensi del presente articolo non è necessario il consenso della persona condannata.
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Fuga della Persona Condannata dallo Stato di Condanna (Art. 16 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della liberta' personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023.) — Testo vigente | Portale Normativo