Trattato

Art. 20

Protezione della riservatezza e limiti di utilizzo

In vigore dal 20 nov 2025
1. Le Parti Contraenti convengono di mantenere riservati i documenti e ogni informazione usati nella procedura di trasferimento, così come ogni altra informazione rilevante per la procedura ed acquisita dopo il trasferimento della persona condannata. 2. Ciascuna Parte Contraente si impegna a rispettare e mantenere la confidenzialità o la segretezza dei documenti o delle informazioni ricevute o fornite all'altra Parte quando ci sia una esplicita richiesta in tal senso dall'altra Parte. 3. Ciascuna Parte Contraente assicura che le informazioni ottenute siano protette rispetto ad una loro eventuale perdita, accesso o uso, modifica o divulgazione illeciti o uso improprio.
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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170#art-t-20

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