Art. 11 · Consegna della Persona Condannata
Trattato

Art. 11

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Consegna della Persona Condannata

In vigore dal 20 nov 2025
1. Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, gli Stati si accorderanno prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. 2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di Condanna.
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