Trattato
Art. 11
11 / 25Consegna della Persona Condannata
In vigore dal 20 nov 2025
1. Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, gli Stati si accorderanno prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.
2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di Condanna.
Storico versioni
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