Capo I

Art. 8

Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria

In vigore dal 19 apr 2025
1. All', comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la parola: «istituto» è sostituita dalle seguenti: «vigilanza e osservazione» e dopo la parola: «sezioni» è inserita la seguente: «detentive». 2. La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
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