Capo I
Art. 8
Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria
In vigore dal 19 apr 2025
1. All', comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la parola: «istituto» è sostituita dalle seguenti: «vigilanza e osservazione» e dopo la parola: «sezioni» è inserita la seguente:
«detentive».
2. La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
Storico versioni
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