Capo I
Art. 5
Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 19 apr 2025
1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti».
2. All'articolo 830, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «generali di» sono inserite le seguenti: «divisione o».
3. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all' del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
4. Al secondo periodo del comma 663 dell' della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «annualmente» e «nell'anno di riferimento» sono soppresse.
Storico versioni
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