Capo I
Art. 10
Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 19 apr 2025
1. L'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, in misura non superiore a 100 unità per l'anno 2025 e a 38 unità per l'anno 2026, e comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per il solo anno 2025 il riferimento è alle unità di personale cessato afferenti alle annualità 2022, 2023 e 2024.
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