Capo I

Art. 7

Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza

In vigore dal 19 apr 2025
1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze»; b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «Tali promozioni» sono inserite le seguenti: «, conferite con decorrenza 1° luglio,». 2. Alla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ovvero a vacanza» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica,». 3. All'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo le parole: «sono conferite promozioni annuali» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza 1° luglio,».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-04-04;42#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo