Capo I

Art. 3

Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi

In vigore dal 19 apr 2025
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis».
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urn:nir:stato:legge:2025-04-04;42#art-3

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