Capo I
Art. 3
3 / 18Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi
In vigore dal 19 apr 2025
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-04-04;42#art-3