Capo I
Art. 11
Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza
In vigore dal 19 apr 2025
1. All'articolo 136 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
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