Accordo
Art. 8
Trasporto internazionale
In vigore dal 4 dic 2024
TRASPORTO INTERNAZIONALE
1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;182#art-a-8