Art. 8 · Trasporto internazionale
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Art. 8

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Trasporto internazionale

In vigore dal 4 dic 2024
TRASPORTO INTERNAZIONALE 1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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