Accordo
Art. 3
Definizioni generali
In vigore dal 4 dic 2024
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Cina» designa la Repubblica Popolare Cinese; quando usato in senso geografico, designa tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, compresi il territorio terrestre, le acque interne, il mare territoriale e lo spazio aereo al di sopra di essi, in cui si applica la legislazione fiscale cinese, ed ogni zona al di là del suo mare territoriale all'interno della quale la Repubblica Popolare Cinese ha diritti sovrani o esercita la giurisdizione in conformità con il diritto internazionale e con la propria legislazione nazionale;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Cina;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione «traffico internazionale» indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) l'espressione «autorità competente» designa, per quanto concerne la Cina, l'Amministrazione Tributaria Statale (State Tax Administration) o il suo rappresentante autorizzato e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
i) il termine «nazionali», con riferimento a uno Stato contraente, designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e
(ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.
2. Per l'applicazione dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
Storico versioni
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