Accordo

Art. 5

Stabile organizzazione

In vigore dal 4 dic 2024
STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende anche: a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa 12 mesi; b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attività di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un qualsiasi periodo di dodici mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi attività non indicata alle lettere da (a) a (d), a condizione che tale attività abbia carattere preparatorio o ausiliario; o f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attività di cui alle lettere da (a) a (e), a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario. 5, Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente al quale si applicano le disposizioni del paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, e ha, ed abitualmente esercita, in detto Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato contraente in relazione ad ogni attività effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. a) Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nel normale svolgimento di tale attività. Quando, tuttavia, una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese. b) Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento delle partecipazioni (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
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