Accordo

Art. 12

Canoni

In vigore dal 4 dic 2024
CANONI I. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a) per quanto concerne i canoni di cui alla lettera a) del paragrafo 3, il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; e b) per quanto concerne i canoni di cui alla lettera b) del paragrafo 3, il 10 per cento dell'ammontare rettificato dei canoni. Ai fini della presente lettera «l'ammontare rettificato» indica il 50 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 3. Ai fini del presente Articolo il termine «canoni» designa: a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, dei brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 14. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
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