Accordo

Art. 13

Utili di capitale

In vigore dal 4 dic 2024
UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all' e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni che hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 5. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato contraente se l'alienante, in qualsiasi momento durante il periodo di 12 mesi che precedono l'alienazione, ha detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione del 25 per cento o più nel capitale di detta società. 6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi da 1 a 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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